Eventi non oggettivamente evitabili: applicabilità alle aziende del settore artigiano edile
L’art. 1 c. 308 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha modificato l’art. 1 c. 2 del D.Lgs. n. 148/2015, riconoscendo che, in presenza di eventi non oggettivamente evitabili, non possa essere richiesto il requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro nell’unità produttiva.
Questa modifica permette di superare diverse problematiche operative connesse alla precedente stesura della norma che parlava soltanto di “settore industriale” (quindi, applicabile per maltempo soltanto alle imprese industriali edili).
L’abrogazione del riferimento al solo “settore industriale” fa sì che la disposizione possa applicarsi anche al settore artigiano edile, con effetto dal 1° gennaio 2016.
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