Ex Enpals: i chiarimenti INPS in materia di indennità di malattia

Con circolare n. 124 del 3 agosto 2017, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in materia di indennità di malattia in caso di contribuzione dovuta alla gestione Ex Enpals.

L’Istituto ha precisato che il riferimento agli “iscritti” fa sì che il diritto al trattamento economico di malattia sussista, in linea generale, in favore di tutti i lavoratori dello spettacolo identificati dall’obbligo assicurativo IVS presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (F.p.l.s.) senza che abbia rilievo la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione (quindi la regola di versamento vale anche per il collaboratori).

Sul piano operativo, quindi, l’eventuale utilizzo da parte dei datori di lavoro/committenti che si avvalgono delle prestazioni lavorative dei soggetti identificati dall’obbligo assicurativo al F.p.l.s., dei codici di autorizzazione 8G e 4J non risulta in linea con l’assetto della normativa previdenziale di settore.

Pertanto, in via automatizzata, l’Istituto procederà a revocare, nei confronti delle aziende con obblighi assicurativi nei confronti del F.p.l.s., i citati codici di autorizzazione.; la predetta revoca produce effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, a decorrere dal periodo di paga successivo alla pubblicazione della presente circolare.

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