Con la circolare n. 24 del 26 luglio 2016, il Ministero del Lavoro ha integrato i contenuti della circolare n. 1/2016, fornendo ulteriori chiarimenti in merito alle aziende assoggettate a fallimento o a procedura concorsuale e alla possibilità per le stesse di accedere alla CIGS .
È ammessa la fruizione del trattamento di CIGS, per la causale di crisi aziendale, per quei lavoratori dipendenti di imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività.
Qualora sussistano le condizioni descritte dalla circolare e l’impresa sottoposta a fallimento presenti un programma di crisi aziendale, ove il piano di risanamento è volto alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori, la stessa può essere ammessa al trattamento di CIGS.
Quanto al concordato con continuità aziendale con previsione della prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore o la cessione dell’azienda o il suo conferimento in una o più società anche di nuova costituzione, qualora l’impresa presenti un programma di crisi aziendale in cui il piano di risanamento è volto alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori ed il concordato sia omologato, la stessa può essere ammessa al trattamento di CIGS.