Fallimento del datore di lavoro: possibile la reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato

Con sentenza n. 2975 del 3 febbraio 2017 la Corte di Cassazione ha ribadito la possibilità della reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato anche in caso di fallimento del datore di lavoro.

La sentenza impugnata si era limitata ad accertare l’illegittimità del licenziamento senza disporre le conseguenze non meramente patrimoniali di tale statuizione, come la reintegra nel posto di lavoro che, ricostituendo il rapporto, avrebbe consentito al ricorrente di essere considerato alle dipendenze della fallita al momento del licenziamento, così permettendogli di passare, ex art. 2112 c.c., insieme con gli altri ex dipendenti della società, alle dipendenze della ditta che, preso in affitto un ramo dell’azienda, stava proseguendo l’attività produttiva.

 

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