L’articolo 36, comma 3, della Costituzione prevede che “il lavoratore abbia diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e che non possa rinunziarvi”. Trattasi, pertanto, di un diritto irrinunciabile, costituzionalmente garantito, volto sia a reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa, sia a garantire la partecipazione del lavoratore alla vita familiare e sociale. In questo approfondimento verranno esaminati taluni aspetti relativi alla tematica delle ferie, con particolare riferimento al campo di applicazione, alla durata e alla modalità di fruizione, nonché alle sanzioni nel caso di mancato godimento delle stesse entro i termini normativamente previsti.
Campo di applicazione
Il regime legale delle ferie si applica a tutti i lavoratori dipendenti, qualunque sia la qualifica, la mansione o il tipo di contratto applicato.
Quali sono i criteri di maturazione delle ferie?
La maturazione delle ferie è collegata all’effettiva prestazione di lavoro. Esse, infatti, maturano, durante un periodo stabilito dalla legge, in costanza della prestazione lavorativa o durante le assenze che la legge o i contratti collettivi equiparano al servizio effettivo.
Il periodo di riferimento per la maturazione delle ferie è per legge di 12 mesi decorrente dal 1° gennaio o dal 1° di agosto.
Al lavoratore che ha prestato attività lavorativa per tutta la durata dell’orario contrattuale nell’arco del periodo annuale di riferimento vengono attribuite le ferie nella misura piena prevista dal contratto collettivo.
Il dipendente che non lavora per l’intero periodo di maturazione ha diritto ad un numero di giorni di ferie riproporzionato al servizio effettivamente prestato.
Durata del periodo di ferie
La legge prevede una durata minima delle ferie di 4 settimane per un anno di servizio.
I contratti collettivi possono stabilire, inoltre, una durata minima superiore.
Le ferie possono essere espresse in settimane, giorni di calendario, o giorni lavorativi.
Modalità di fruizione
La fruizione delle ferie è un diritto irrinunciabile: qualsiasi patto contrario è nullo.
Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina riferita a specifiche categorie, il periodo minimo annuale legale di ferie retribuite va goduto:
- per almeno 2 settimane nel corso del periodo di maturazione (da fruire obbligatoriamente in modo consecutivo in caso di richiesta del lavoratore);
- per le restanti 2 settimane (o il diverso periodo residuo), entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (salvi i più ampi periodi di differimento stabiliti dalla contrattazione collettiva);
- i giorni eccedenti le 4 settimane eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale possono essere fruiti nel termine stabilito dagli accordi stessi o, in mancanza, dagli usi aziendali.
Il datore di lavoro stabilisce, generalmente all’inizio dell’anno, il periodo e le modalità di godimento delle ferie da parte del personale (piano di ferie). Le stesse possono essere fruite in forma di ferie collettive (contemporaneamente dalla totalità dei lavoratori dell’impresa o da tutti gli appartenenti a singoli reparti, con sospensione totale o parziale dell’attività produttiva) o individuali (individualmente dal lavoratore, con continuazione regolare dell’attività produttiva).
Come anticipato, l’esatta determinazione del periodo feriale spetta al datore di lavoro; il lavoratore ha solo la facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruirne: la fissazione delle ferie individuali non deve pertanto essere arbitraria, ma deve essere concordata formalmente con il datore di lavoro, richiedendo l’autorizzazione a quest’ultimo.
Dopo avere fissato e comunicato il periodo di godimento delle ferie ai dipendenti, il datore di lavoro può modificarlo, anche in assenza di fatti sopravvenuti, solo sulla base di una riconsiderazione delle esigenze aziendali. Tali modifiche devono essere comunicate con congruo preavviso e in ogni caso prima dell’inizio del periodo di ferie, non essendo il lavoratore tenuto a garantire la reperibilità durante tale periodo.
Ferie non godute
Le ferie non godute entro i termini di legge devono in generale essere differite, in applicazione del c.d. divieto di monetizzazione.
È prevista l’erogazione di un’apposita indennità sostitutiva per ferie non godute esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
- ferie eccedenti il periodo minimo legale di 4 settimane. Si ricorda, come precedentemente anticipato, che alcuni contratti collettivi nazionali prevedono la maturazione aggiuntiva di ferie rispetto alle canoniche 4 settimane. Queste ferie in aggiunta, non soggiacendo all’espresso divieto previsto dalla norma, possono pertanto essere liquidate;
- ferie residue al momento della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in corso di anno.
È possibile cedere le ferie maturate?
Con l’articolo 24 del D.Lgs. n. 151/2015 è stata prevista la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di cedere a titolo solidale e in maniera gratuita i riposi e le ferie da loro maturati in favore dei propri colleghi, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi.
Quali sono le sanzioni nel caso di mancato godimento entro i termini previsti?
L’azienda deve provvedere a verificare l’effettivo godimento delle 2 settimane di ferie nell’anno e tenere presente che le restanti settimane di ferie andranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Diversamente, oltre ad integrare una violazione contrattuale, le ferie dovranno essere assoggettate a contribuzione previdenziale anche se non fruite; in pratica, risulteranno dovuti i contributi anticipatamente rispetto all’effettivo godimento.
Si ricorda anche che, in caso di violazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro e che se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 2 anni, la sanzione è da 400 a 1.500 euro.
Se, invece, la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni, la sanzione è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Si precisa, infine, che l’illegittimo diniego al dipendente di usufruire delle ferie, oltre ad essere sanzionato in via amministrativa, può provocare anche un danno non patrimoniale che il datore di lavoro è tenuto a risarcire. Spetterà al lavoratore dimostrare, di volta in volta, la sussistenza e l’entità del danno da usura psico-fisica e il nesso causale fra questo e la mancata fruizione del periodo di ferie.