Con la sentenza n. 21209 del 19 ottobre 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che al lavoratore che si rifiuta di prestare la propria attività in giorno festivo spetta la normale retribuzione.
Le festività sono infatti fissate dalla L. n. 90/1954 e la contrattazione collettiva non può intervenire su questa disposizione in senso peggiorativo.
Sebbene infatti il CCNL stabilisca che “nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo”, un eventuale rifiuto da parte del lavoratore non fa decadere il diritto alla normale retribuzione, ma può al limite dar luogo ad una sanzione disciplinare.