Fondi di solidarietà bilaterali: determinazione del tetto aziendale per l’erogazione delle prestazioni

Con messaggio n. 3617 del 20 settembre 2017, l’INPS ha chiarito che tutti gli interventi a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse acquisite, non potendo gli stessi erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

Al fine di garantire un’equa distribuzione delle risorse, i regolamenti istitutivi dei Fondi prevedono il meccanismo del cosiddetto tetto aziendale, in base al quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni in proporzione alla contribuzione dovuta in un determinato arco temporale e, per alcuni Fondi, tenendo conto delle prestazioni già deliberate e degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo stesso.

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