Fondo di integrazione salariale: chiarimenti sui termini di presentazione delle domande

Con il messaggio n. 1133 del 13 marzo 2017, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito ai termini di presentazione delle domande per le prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

Dalla lettura del D.Lgs. n. 148/2015 e del D.I. n. 94343/2016 sono sorte alcune perplessità in ordine all’ipotesi di presentazione tardiva dell’istanza; infatti tali disposizioni normative prevedono che le istanze di accesso all’assegno di solidarietà garantite dal FIS siano presentate in via telematica all’INPS entro sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale e che la riduzione dell’attività lavorativa abbia inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

I termini suddetti non sono stati previsti come termini di decadenza ed assumono, pertanto, natura ordinatoria. Il Ministero del Lavoro ritiene infatti che si possa applicare la regola generale secondo la quale l’assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda.

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