Con il messaggio n. 1986 del 5 maggio 2016, l’Inps ha comunicato che dal 5 maggio 2016 è attiva la procedura telematica per l’invio delle istanze di accesso all’assegno di solidarietà del Fondo di integrazione salariale.
Le istanze devono essere presentate alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva.
L’istanza dovrà contenere:
- l’indicazione del tipo di prestazione, del periodo, del numero dei lavoratori interessati e delle ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa;
- il numero delle ore di riduzione dell’attività lavorativa distinte per qualifica e la riduzione media oraria parametrata su base settimanale e l’indicazione, per ciascuna qualifica, dell’orario contrattuale;
- i seguenti allegati: 1) l’accordo collettivo aziendale che stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro con l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro; 2) l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva, integrato con le informazioni inerenti alla qualifica, all’orario contrattuale e alle altre informazioni presenti nel file in formato .CSV; 3) la scheda relativa all’assegno di solidarietà.