Fondo di integrazione salariale: modalità di presentazione delle domande
Con la circolare n. 22 del 4 febbraio 2016, l’Inps ha fornito le prime indicazioni sull’operatività del Fondo di integrazione salariale e per l’inoltro delle istanze di accesso alle nuove prestazioni garantite dal Fondo.
Il Fondo di integrazione salariale garantisce due tipologie di prestazione:
– l’assegno di solidarietà;
– l’assegno ordinario.
I predetti trattamenti sono pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale), ridotti di un importo pari ai contributi pari al 5,84%.
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