Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per il settore Artigianato (FSBA) è stato adeguato entro il 31 dicembre 2015 come prevede il D.Lgs. n. 148/2015, pertanto, con decorrenza 1° gennaio 2016, ai fini dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGO e della CIGS, si applicano le regole dello specifico fondo.