AGGIORNAMENTO 2017
PRESTITI CONCESSI AI DIPENDENTI E CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI
Sia i prestiti concessi ai dipendenti che i contributI in conto interessi sono assoggettati alla disciplina contenuta nell’articolo 51 del TUIR.
LA DISCIPLINA FISCALE DEI PRESTITI CONCESSI AI DIPENDENTI
La disciplina fiscale dei prestiti concessi ai dipendenti è regolamentata dall’art. 51 comma 4 lett. b) del TUIR secondo cui, in caso di concessione di prestiti, si assume come reddito imponibile ai fini fiscali il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sul prestito da parte dell’azienda.
Con la circolare n. 326/E/1997, il Ministero delle Finanze ha chiarito che:
- la predetta disciplina si applica anche nel caso in cui il prestito sia infruttifero, ovvero concesso a tasso zero;
- il calcolo dell’importo da assoggettare, eventualmente, a tassazione e la trattenuta fiscale devono essere effettuati alle scadenze delle singole rate di ammortamento della quota capitale;
- si applica la disciplina contenuta nell’articolo 51 del TUIR, il quale prevede che non concorre a formare reddito imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se, complessivamente, di importo non superiore nel periodo d imposta a 258,23 euro, mentre se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
I CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI
La circolare n. 326/E/1997, il Ministero delle Finanze ha chiarito che la disciplina descritta trova applicazione oltre che al caso del finanziamento concesso direttamente dal datore di lavoro, anche alle forme di finanziamento concesse da terzi con i quali il datore stesso abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici a proprio carico.
Ciò significa che è possibile far rientrare nella fattispecie anche i contributi in conto interessi concessi ai dipendenti su prestiti e mutui accesi presso istituti di credito.
In questo caso, i datori di lavoro erogano un contributo direttamente sul conto corrente del dipendente dal quale la banca preleva le rate del mutuo.
Di seguito illustriamo la procedura da seguire per l’erogazione del contributo in conto interessi:
- il lavoratore presenta la richiesta, allegando lo schema del contratto di mutuo predisposto dall’istituto di credito prescelto nonché il “preventivo di mutuo”;
- l’azienda comunica al dipendente l’accoglimento della richiesta e invia all’istituto di credito mutuante l’informativa attinente all’erogazione del contributo medesimo, impegnandosi, altresì, a comunicare l’eventuale revoca del beneficio;
- il dipendente consegna all’azienda il piano di ammortamento definitivo nonché i riferimenti del conto corrente indicato nella disposizione permanente di addebito del mutuo rilasciata all’istituto di credito mutuante;
- l’azienda provvede ad accreditare il contributo tramite bonifico sul conto corrente su cui avviene la disposizione permanente di addebito del mutuo, con data valuta di accredito del contributo coincidente con quella di addebito della rata del mutuo da parte della banca, secondo il piano di ammortamento. Questo accorgimento realizza un collegamento immediato e univoco tra l’erogazione aziendale e il pagamento degli interessi tale da ritenere soddisfatto il requisito per cui l’importo pagato dall’azienda non entri nella disponibilità diretta del dipendente;
- entro il 31 gennaio, ovvero alla data di cessazione dal servizio, il dipendente fornisce all’azienda la certificazione bancaria dell’avvenuto pagamento delle rate di mutuo in scadenza nell’anno precedente.
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ARTICOLO DEL 05 dicembre 2013
Il datore di lavoro ha la possibilità di riconoscere ai propri lavoratori delle somme che non concorrono alla formazione del reddito ai fini Irpef e non rientrano nell’imponibile contributivo.
A norma dell’art. 13 del D.Lgs. n. 505/1999 che ha modificato l’art. 51 c.4 lett. b) del TUIR, la base imponibile in caso di prestito aziendale agevolato è costituita dalla differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso praticato dall’azienda, ridotto al 50%.
Secondo quanto chiarito con la circolare dell’Agenzie delle Entrate del 23 dicembre 1997, l’ambito applicativo della disposizione comprende, oltre al finanziamento concesso direttamente dal datore di lavoro, le forme di finanziamento concesse da terzi con i quali il datore stesso abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici a proprio carico.
Oltre alla tradizionale concessione dei prestiti agevolati ai lavoratori, quindi, è possibile far rientrare nella fattispecie di cui al suddetto comma dell’art. 51 anche i contributi in conto interessi concessi ai dipendenti su prestiti e mutui accesi presso istituti di credito autonomamente scelti, previa verifica del rispetto di alcune condizioni di seguito illustrate.
Spesso, i datori di lavoro che intendono concedere prestiti agevolati ai propri dipendenti non sono in grado di valutare e di conseguenza offrire condizioni di finanziamento vantaggiose a causa dell’elevata variabilità che caratterizza gli attuali mercati finanziari; pertanto, gli stessi potrebbero optare per rimettere ai lavoratori la scelta dell’istituto di credito di fiducia, contribuendo in misura percentuale all’abbattimento del tasso di interesse relativo al finanziamento stipulato dagli stessi. A tal fine, i datori di lavoro erogherebbero un contributo direttamente sul conto corrente del dipendente dal quale la banca preleva le rate del mutuo.
La procedura da seguire per l’erogazione del contributo aziendale risulta così articolata:
– il lavoratore presenta la richiesta, allegando lo schema del contratto di mutuo predisposto dall’istituto di credito prescelto nonché il “preventivo di mutuo”;
– l’azienda comunica al dipendente l’accoglimento della richiesta e invia all’istituto di credito mutuante l’informativa attinente all’erogazione del contributo medesimo, impegnandosi, altresì, a comunicare l’eventuale revoca del beneficio. Infatti, per quanto attiene ai rapporti tra l’azienda e l’istituto di credito mutuante, l’invio all’istituto medesimo dell’informativa attinente alla concessione del contributo aziendale ovvero alla eventuale revoca dello stesso, fa sì che l’azienda non resti estranea all’operazione di finanziamento che i dipendenti hanno posto in essere. Ciò significa che lo scambio di informazioni tra l’azienda e l’istituto di credito soddisfa la condizione della “convenzione”;
– successivamente, il dipendente consegna all’azienda il piano di ammortamento definitivo (conforme a quello già autorizzato) nonché i riferimenti del conto corrente indicato nella disposizione permanente di addebito del mutuo rilasciata all’istituto di credito mutuante;
– l’azienda provvede ad accreditare il contributo tramite bonifico sul conto corrente su cui avviene la disposizione permanente di addebito del mutuo, con data valuta di accredito del contributo coincidente con quella di addebito della rata del mutuo da parte della banca, secondo il piano di ammortamento. Questo accorgimento realizza un collegamento immediato e univoco tra l’erogazione aziendale e il pagamento degli interessi tale da ritenere soddisfatto il requisito per cui l’importo pagato dall’azienda non entri nella disponibilità diretta del dipendente;
– entro il 31 gennaio, ovvero alla data di cessazione dal servizio, il dipendente fornisce all’azienda la certificazione bancaria dell’avvenuto pagamento delle rate di mutuo in scadenza nell’anno precedente.
Si tratta dunque di un’attribuzione che il datore di lavoro può riconoscere ai propri dipendenti, in alternativa alle somme erogate ad esempio a titolo di superminimo, le quali, entro certi limiti e nel rispetto della prescritta procedura, consentono un abbattimento dell’imponibile contributivo e analogamente, a seguito dell’omogeneizzazione delle basi imponibili intervenuta ad opera del D.Lgs. n. 314/1997, concorrono a formare l’imponibile fiscale in misura ridotta.