Al fine di contrastare il perdurare aumento dell’inflazione, il Governo con il D.L. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti quater”, ha disposto l’aumento della soglia di esenzione contributiva/fiscale prevista per i fringe benefit, per l’anno 2022, a 3.000 euro. Si ricorda che solo per quest’anno concorrono a formare oggetto di fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro relativamente alle bollette utenze domestiche.
Come funziona la soglia per il Fringe benefit nel 2022
Con il provvedimento in esame è stato fissato un nuovo limite massimo di esenzione contributiva/fiscale relativamente ai beni ceduti e servizi prestati al lavoratore pari a 3.000,00 euro.
Sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Tale limite di esenzione è valido per il solo periodo di imposta 2022 pertanto interesserà tutti i beni ceduti, i servizi prestati e le somme erogate o rimborsate entro il 12 gennaio 2023 (principio di cassa allargato).
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al limite di 3.000,00 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.
Si precisa inoltre che la soglia di esenzione di cui sopra, pari a 3.000,00 euro, risulta essere pienamente cumulabile con il c.d. bonus carburante pari a 200,00 euro introdotto con il D.L. 21/2022.
Fringe benefit soglia a 3000 euro: chi sono i beneficiari
I lavoratori beneficiari della disposizione in commento risultano essere i lavoratori dipendenti, nonché i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (a titolo esemplificativo CO.CO.CO; amministratori percettori di compenso; tirocinanti …).
I fringe benefit in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, non essendo necessaria l’individuazione di categorie omogenee per la relativa erogazione.
Fringe benefit novità per l’anno 2022: allargamento anche alle utenze domestiche
A chi devono essere intestate le bollette?
Le bollette devono essere intestate al dipendente, al coniuge o ai suoi familiari di cui all’art. 433 c.c.
È inoltre legittimo domandarsi se, nonostante non vengano menzionati, anche gli uniti civilmente e i conviventi di fatto del lavoratore, qualora siano intestatari delle medesime fatture, rendano utilizzabile il rimborso.
Per quanto riguarda le unioni civili, alla luce di quanto previsto all’art. 20 della L. 76 del 20 maggio 2016, appare pacifico che, pur in assenza di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, il rimborso delle utenze domestiche sia spettante anche nei casi di intestazione delle fatture da parte dell’unito civilmente.
Relativamente alle convivenze di fatto, non risulta esserci, come per le unioni civili, una norma che equipari ufficialmente questa forma di nucleo familiare al matrimonio: parrebbe logico pensare che quanto affermato per gli uniti civilmente sia estendibile anche alle convivenze di fatto, sebbene tale interpretazione non sia, come detto, supportata da una pronuncia legislativa in tal senso; si ritiene pertanto opportuno un chiarimento in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate, in difetto del quale, si sconsiglia di estendere il trattamento alle convivenze di fatto.
È possibile comprendere nel perimetro applicativo della norma:
- le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) – intestate al condominio che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino);
- le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.
Quale documentazione deve essere conservata dal datore di lavoro?
Il datore di lavoro, in alternativa, deve:
- acquisire e conservare, per eventuali controlli, le fatture oggetto di rimborso per giustificare la somma spesa;
- acquisire e conservare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.
Il datore di lavoro deve, in ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, acquisire dal lavoratore anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.