Garanzia Giovani: i chiarimenti ministeriali sull’applicabilità del regime “de minimis”
Il Ministero del Lavoro, con D.D. n. 385/2015 ha chiarito alcuni punti relativi alla fruizione della Garanzia Giovani, con particolare riferimento al rispetto del requisito del ”de minimis”, non richiesto nei seguenti casi:
– per i giovani di età compresa tra i 16 ed i 24 anni, se l’assunzione rappresenta un incremento occupazionale netto sulla media dei dipendenti degli ultimi 12 mesi;
– per i giovani di età compresa tra i 25 ed i 29 anni, oltre alle predette condizioni, se risultano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se non posseggono un diploma di istruzione secondaria scolastica o formazione professionale regionale o sono senza occupazione regolarmente retribuita da almeno 2 anni dalla cessazione della formazione professionale. 
L’esenzione viene è riconosciuta anche nel caso in cui il rapporto di occupazione tra uomo e donna, in quello specifico settore, sia pari almeno al 25%.
Si ricorda che tali incentivi sono riconosciuti nei limiti dei finanziamenti riconosciuti alle singole Regioni.
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