L’art. 86 c. 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
Con riferimento a quanto sopra, il TAR Lazio con la sentenza n. 13390 del 26 novembre 2015 ha affermato che possono costituire indice di inattendibilità economica dell’offerta l’esposizione di costi del lavoro palesemente al di sotto delle soglie di congruità e adeguatezza.
Il caso è quello di una società aveva proposto ricorso con riferimento alla decisione con cui la Stazione appaltante ha ritenuto congrua e non affetta da anomalia l’offerta di parte la quale aveva indicato tra le fila degli esecutori del servizio del personale a costo zero, in quanto, essendo essi già dipendenti della Società non dovevano essere ricompresi come costo del servizio oggetto di appalto.