Con il comunicato del 19/05/2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a seguito della cessazione del periodo emergenziale, ha stabilito nuove regole procedurali in riferimento alla convalida delle dimissioni/risoluzioni consensuali presentate dai genitori lavoratori. In particolare, non è più utilizzabile la procedura online di convalida in sostituzione del colloquio diretto con il funzionario dell’Ispettorato competente, che tuttavia potrà essere effettuato anche a “distanza”.
Dimissioni genitori lavoratori: il c.d. periodo protetto
Alla madre lavoratrice e al padre lavoratore, il nostro ordinamento riserva una particolare disciplina di tutela in caso presentazione delle dimissioni/risoluzioni consensuali durante determinati periodi di tempo c.d. periodi protetti. Ai sensi dell’art. 55 d.lgs. 151/2001, sono considerate dimissioni presentate nel periodo protetto quelle rassegnate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza, nonché quelle rassegnate della lavoratrice madre o dal lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’articolo 54, comma 9.
In particolare, l’efficacia delle dimissioni/risoluzioni consensuali presentate dai genitori lavoratori in detti periodi, è subordinata alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente (ITL). Si tratta di una speciale previsione che ha il fine di garantire che la risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore corrisponda ad una libera scelta genuina e non sia piuttosto il risultato di pressioni o influenze da parte del datore di lavoro.
La procedura da seguire
Il dipendente che intende rassegnare le proprie dimissioni deve presentare la richiesta di convalida al servizio ispettivo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, allegando alla stessa copia della comunicazione presentata al datore di lavoro con la quale manifesta la volontà di dimettersi. L’ITL procede quindi alla convocazione personale del dipendente al fine di valutare l’effettiva e consapevole volontà del lavoratore di recedere dal rapporto di lavoro in essere. L’ITL, successivamente al colloquio, e comunque entro 45 giorni dalla richiesta, provvede a rilasciare il provvedimento di convalida delle dimissioni che viene inviato sia al lavoratore che al datore di lavoro, il quale procederà ad espletare gli adempimenti connessi.
La procedura nel periodo emergenziale
Con l’intervento dello stato di emergenza sanitaria causato dal prorogarsi del COVID-19, la procedura di convalida delle dimissioni ha subito una parziale modifica stante l’oggettiva impossibilità di recarsi presso gli uffici degli ITL. È stata quindi introdotta una nuova procedura di richiesta, interamente sostitutiva di quella tradizionale, che permetteva la compilazione di un modulo messo a disposizione online dall’ITL e da inviare, anche tramite e-mail ordinaria, al servizio ispettivo competente.
La procedura di convalida stante la fine del periodo emergenziale
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto con un comunicato datato 19/05/2022, con il quale ha fornito nuove indicazioni operative, stante il venir meno del periodo emergenziale. Più precisamente, l’INL ha chiarito che non è più possibile utilizzare il modello di richiesta online, messo a disposizione durante il periodo di emergenza sanitaria. Tuttavia, è stata introdotta la possibilità di effettuare il colloquio con il personale dell’ITL anche da remoto, con colloquio “a distanza”, previa presentazione di un apposito modello messo a disposizione online dalla stessa ITL. Quest’ultimo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalla lavoratrice o dal lavoratore interessato che intende effettuare il colloquio con il funzionario “a distanza”, in alternativa a quello in presenza. Il nuovo modulo, compilato e sottoscritto, deve, poi, essere trasmesso al competente Ufficio ITL mediante posta elettronica. Al modulo, occorre allegare copia di un valido documento di identità e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata.