Con la circolare n. 66 del 31 marzo 2017, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in materia di gestioni autonome artigiani e commercianti e dei risvolti a seguito della regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze di fatto.
LE UNIONI CIVILI: risultano rientrare nell’ambito dell’individuazione dell’obbligo contributivo nelle gestioni autonome, infatti qualsiasi disposizione normativa, regolamentare o amministrativa, oltreché tutte le disposizioni del codice civile espressamente che contengano la parola “coniuge”, devono intendersi riferite anche ad ognuna delle parti dell’Unione civile.
Lo status di coniuge rileva ai fini dell’individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del titolare d’impresa o, se l’impresa assume forma societaria, di uno dei titolari.
La suddetta equiparazione tra il coniuge ed ognuna delle parti dell’Unione civile comporta la necessità di estendere le tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione civile così come viene estesa la disciplina dell’impresa familiare.
LE CONVIVENZE DI FATTO: il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d’impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare.Le sue prestazioni saranno quindi valutabili, in base alle disposizioni vigenti ed alle elaborazioni giurisprudenziali, al fine di individuare la tipologia di attività lavorativa che si adatti al caso concreto.