La Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la L. n. 335/1995 di riforma del sistema pensionistico.
Scopo della riforma pensionistica era, fra gli altri, quello di assicurare la tutela previdenziale a tutte le categorie residuali di liberi professionisti per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale, ma, a tutt’oggi, i soggetti tenuti all’iscrizione e al versamento sono molteplici.
SOGGETTI TENUTI ALL’ISCRIZIONE
La L. n. 335/95 ha previsto l’iscrizione alla Gestione Separata dei liberi professionisti titolari di Partita Iva in possesso dei seguenti requisiti:
– contenuto artistico o professionale dell’attività di lavoro autonomo, secondo la definizione data dal TUIR;
– autonomia del lavoro: l’attività deve essere svolta senza vincoli di subordinazione, decidendo autonomamente tempi, modalità e mezzi necessari per l’esecuzione;
– abitualità e professionalità del lavoro: questa condizione si ritiene realizzata quando il soggetto pone in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati ad un risultato, soprattutto se svolti nei confronti di una pluralità di soggetti. Non occorre che tale attività sia esclusiva né prevalente, basta solo che sia abituale;
– natura non di impresa: l’attività di lavoro autonomo si caratterizza per la personalità della prestazione e per la prevalenza del fattore “lavoro” sul capitale. Inoltre, mentre gli imprenditori sono tenuti all’iscrizione in Camera di Commercio i professionisti non sono tenuti a tale adempimento;
– esercizio in forma associata, mediante la riunione di persone fisiche in associazioni senza personalità giuridica.
Quindi, ad esempio, sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata:
- gli spedizionieri doganali non dipendenti;
- gli assegnisti di ricerca;
- i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l’attività non sia iscrivibile (ad esempio l’ingegnere che contemporaneamente all’attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente);
- i collaboratori coordinati e continuativi in cui vengono ricomprese anche le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- i venditori a domicilio.
Approfondiremo con un’ulteriore news gli altri aspetti che caratterizzano il versamenti dei soggetti iscritti alla gestione separata.
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