Con la sentenza n. 9217 del 6 maggio 2016 è stato ribadito un importante principio: è legittimo, da parte del datore di lavoro, procedere con accertamenti tramite un’agenzia in merito alla verifica dell’illegittimo utilizzo dei permessi ex L. n. 104/1992, da parte del lavoratore.
Sul punto si rammenta il divieto di procedere con accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti (art. 5 della L. n. 300/1970), non include anche il divieto di procedere ad accertamenti di circostanze ed eventi atti a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza.
A maggior ragione rientra tra le facoltà del datore di lavoro quella di verificare la correttezza della richiesta di permessi per l’assistenza al familiare non convivente.