Gravi patologie: esclusione dall’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità
Il 21 gennaio 2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 11 gennaio 2016, con il quale il Ministero del Lavoro e quello della Salute hanno integrato e modificato il Decreto 15 luglio 1986 sulle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Inps. Le nuove regole sono entrate in vigore il 22 gennaio 2016.
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
– stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Tali patologie dovranno risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che ne attestino la natura e la specifica terapia salvavita da effettuare.
Per beneficiare dell’esclusione dell’obbligo di reperibilità, l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67%.
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