Con interpello n. 1 del 20 gennaio 2016 il Ministero del Lavoro è intervenuto in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di un gruppo di imprese e ha precisato come l’interesse debba essere specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura dell’attività espletata.
Tale interesse può comunque coincidere con qualsiasi tipo di interesse produttivo dell’impresa distaccante, anche di carattere non economico.
Ai fini della sussistenza dell’interesse al distacco tra imprese aderenti alla rete, risulta invece sufficiente verificare l’esistenza di un contratto di rete tra il distaccante stesso e il distaccatario, senza procedere ad un riscontro puntuale dell’interesse concretamente perseguito dal distaccante. Ciò in quanto la rete si propone, in attuazione di un programma condiviso tra le imprese aderenti, di realizzare obiettivi comuni.
Ciò premesso, si osserva che l’aggregazione in gruppo di imprese si caratterizza, ferma restando l’autonomia giuridica dei soggetti che ne fanno parte, per il potere di controllo e direzione che una società del gruppo (c.d. capogruppo) esercita sulle altre in virtù delle condizioni di cui all’art. 2359 c.c.
In ragione di quanto sopra, può ritenersi che anche nel gruppo di imprese venga condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico.