L’INPS, con il messaggio n. 2946 del 29 aprile 2015, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti necessari per la concessione del credito di imposta (c.d. bonus di 80 euro) previsto dalla Legge di stabilità 2015.
• REQUISITI SOGGETTIVI: il credito spetta alle stesse tipologie di beneficiari indicati con circolare n. 67 del 2014, alla quale l’Istituto fa integrale rimando;
• LIMITI DI REDDITO E IMPORTO DEL CREDITO: i contribuenti che siano titolari di un reddito da lavoro dipendente di cui all’art. 49 del T.U.I.R. comma 1 e comma 2 lett.b) nonchè i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente di cui al comma 1 dell’art. 50 del T.U.I.R hanno diritto al credito se sono titolari di un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro. Tale credito, è pari a 960 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno. Se invece il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 il credito spetta in misura ridotta: in quest’ultimo caso il credito è determinato dal rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro. Si ribadisce che il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno e che non concorre alla formazione del reddito;
• REGOLA PER LA CONCESSIONE DEL CREDITO: per avere diritto al credito i titolari di reddito da lavoro dipendente devono avere un’imposta lorda, determinata su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 bis dell’art.13 del T.U.I.R. Non rilevano a tal fine le detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente (es. non rilevano le detrazioni per carichi di famiglia). Viene confermato il principio in base al quale il credito di imposta eventualmente spettante è riconosciuto in via automatica dai sostituti di imposta sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari. I contribuenti che ritengono di non avere i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta; tale comunicazione è valida per il solo anno fiscale in cui si richiede;
• SOGGETTI ESCLUSI: per espressa previsione legislativa, sono esclusi i titolari di redditi da pensione di cui all’art.49, comma 2, lett.a ) del T.U.I.R. ed i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente diversi da quelli richiamati al paragrafo 2 della circolare 67/2014 sopra citata. Inoltre sono esclusi i titolari di redditi professionali ed in ogni caso i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa.
Sono altresì esclusi i cosiddetti “incapienti” ossia coloro che hanno un’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito;
• PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO: le prestazioni a sostegno del reddito rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in oggetto in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi dell’articolo 49 e 6 del T.U.I.R.
In considerazione delle novità introdotte dal Jobs Act (legge n. 183/2014) e dal D.Lgs. n. 22/2015, ai fini del calcolo del bonus rileveranno le nuove prestazioni NASPI (indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti) e DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati).