La Fondazione Studi ha specificato che il bonus in oggetto non soggiace alla limitazione prevista per la compensazione dei crediti mediante il modello F24, in quanto la norma non prevede tale modalità per il recupero.
La stessa Agenzia delle Entrate ha reputato negativa l’applicazione del limite massimo di compensazione di euro 700 mila. Il bonus, quindi, potrà essere compensato in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a euro 1.500.
Il bonus previsto dall’articolo 1 del D.L. 66/2014 potrà essere compensato anche in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro; così si è espressa la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con parere n. 1 del 13 giugno 2014 risposta ad un quesito.
La regolamentazione relativa all’utilizzo del credito contenuta nel D.L. n. 66/2014 prevede che il bonus sia anticipato dal sostituto d’imposta al lavoratore per conto dell’erario e che per il recupero, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali.
Di conseguenza, non è prevista alcuna compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Con la risoluzione 48E del 7 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha istituto il codice tributo 1655 denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta” e successivamente la circolare 9 del 14 maggio 2014 ha fornito chiarimenti sulle modalità di recupero dell’anticipazione dei sostituti di imposta.
Anche a seguito dell’istituzione del codice tributo la Fondazione ritiene che non assumano rilevanza ai fini delle limitazioni alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 1.500,00, questo perché la modalità di utilizzo del credito mediante F24 è stata una scelta adottata dall’Agenzia per facilitare l’operatività di tutte le parti coinvolti e non prevista dal legislatore.
Nella predetta circolare l’Agenzia, nell’indicare quale modalità di recupero del credito l’istituto della puntualizza che non si applica il limite di cui all’articolo 34 della L. n. 388/2000, cioè il limite massimo di compensazione dei crediti di imposta e dei contributi compensabili annuo fissato dal 2014 in euro 700.000,00. Tale deroga non è prevista dal D.L. n. 66/2014 e, pertanto, conferma l’eccezionalità della procedura.
L’Agenzia, inoltre, si preoccupa di precisare che la destinazione del credito sia esclusivamente rivolta alla compensazione di ritenute fiscali e di contributi previdenziali nel caso di incapienza delle prime, come previsto dal D.L. n. 66/2014.
Per analogia, la limitazione della compensazione in presenza di importi iscritti a ruolo per debiti erariali si
ritiene non applicabile per due ragioni:
- l’articolo 1 del D.L. n. 66/2014 non ha individuato quale modalità di utilizzo del credito l’istituto della compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997;
- l’utilizzo del bonus non può essere utilizzato per il pagamento di somme diverse da quelle previste.