I permessi ex L. n. 104/1992 incidono ai fini del superamento del periodo di comporto?

Con la sentenza n. 3065/2015, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla possibilità, per un lavoratore dipendente, di usufruire di un permesso ex L. n. 104/1992 dopo aver fruito di un periodo di assenze per malattia ed aspettativa. Il lavoratore non è tenuto a rientrare al lavoro prima di usufruire del predetto permesso e l’assenza dal lavoro imputabile a permesso ex L. n. 104/1992 non è da ritenersi utile ai fini del superamento del periodo massimo di comporto.

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