Con il messaggio n. 4752 del 23 novembre 2016, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito alla nuova disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili; in attesa dell’adozione della circolare attuativa, l’Istituto ha comunque fornito alcune indicazioni.
- Integrazioni salariali ordinarie: potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento le domande di CIGO aventi le causali contrassegnate dai seguenti codici evento, relativi appunto ad eventi oggettivamente non evitabili (EONE):
- Motivi meteorologici-Settore industria;
- Motivi meteorologici-Settore edilizia;
- Incendi, crolli o alluvioni;
- Impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità.
- Fondi di solidarietà bilaterali: a differenza della cassa integrazione guadagni ordinaria, potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento le domande di assegno ordinario per le causali relative ad eventi oggettivamente non evitabili relativamente a:
- incendi, crolli o alluvioni;
- impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità.
Ciò in virtù del fatto che, in linea generale, per i Fondi di solidarietà le intemperie stagionali non sono eventi integrabili.