Con la sentenza n. 3294/2016, la Corte di Cassazione si è espressa in ordine alle visite di controllo dei lavoratori in malattia, sancendo un importante principio.
In caso di assenza del lavoratore in malattia dal proprio domicilio in occasione di una visita di controllo da parte dell’Inps, per la giustificazione della stessa non è sufficiente che sussista un motivo socialmente apprezzabile, ma è fondamentale che il lavoratore adotti e sia in grado di provare una condotta collaborativa. A tal proposito, ad esempio, il lavoratore deve essere in grado di dimostrare l’impossibilità di avvisare il datore di lavoro e l’INPS della eventuale repentina partenza e la conseguente assenza dal proprio domicilio.
Si rammenta, infatti, che l’obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo comporta che l’allontanamento dall’abitazione indicata all’ente previdenziale quale luogo di permanenza durante la malattia sia giustificato solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo. Qualora tale comunicazione sia stata omessa o sia tardiva, non viene automaticamente meno il diritto, ma l’omissione o il ritardo devono a loro volta essere giustificati.