A partire dalla seconda metà del 2022 numerose sono le novità introdotte in materia di congedo parentale.
Il D. Lgs. n. 105/2022 (c.d. Decreto Conciliazione Vita Lavoro) ha, infatti, ampliato il limite dei periodi indennizzati e modificato l’arco temporale di fruizione dei congedi. A ciò si aggiungono ulteriori misure per i soggetti a basso reddito, la variazione dei limiti di fruizione individuale e di coppia e, da ultimo, le modifiche introdotte sul tema dalla Legge di Bilancio 2023.
La disciplina del congedo parentale e la sua evoluzione
Il congedo parentale, ex D.Lgs. n.105/2022, è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti, ad esclusione, dei lavoratori domestici e di quelli a domicilio, per prendersi cura del bambino nei primi anni di vita al fine di soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.
Il congedo spetta al genitore richiedente anche se l’altro genitore non ne ha diritto in quanto non occupato o perché appartenente a una categoria diversa da quella dei lavoratori subordinati.
Nel tempo la norma è stata più volte modificata e, recentemente, le modalità e i tempi di fruizione dei congedi parentali sono stati ampiamente novellati dal Decreto legislativo 30 giugno 2022 n. 105, emanato in attuazione della Dir. UE 2019/1158 (c.d. Decreto Conciliazione Vita Lavoro).
Le nuove disposizioni relative al congedo parentale trovano applicazione dal 13 agosto 2022.
Limiti di durata e trattamento economico
Le modifiche di maggior rilievo riguardano i periodi indennizzabili che, a differenza della previgente disciplina, oggi spettano sino al compimento dei 12 anni di vita del bambino (o dall’ingresso della famiglia nel caso di adozione o affidamento).
Nello specifico il Decreto, relativamente ai periodi indennizzati, ha previsto quanto segue:
- alla madre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- al padre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- entrambi i genitori, in alternativa tra loro, hanno diritto ad un ulteriore periodo indennizzabile di 3 mesi. Tale periodo non è trasferibile all’altro genitore.
In tal modo la durata complessiva del periodo massimo indennizzabile tra i genitori è stata innalzata da 6 a 9 mesi.
Con riferimento al trattamento economico è previsto che, durante il periodo di congedo parentale, competa un’indennità INPS pari al 30% della retribuzione media giornaliera.
Si precisa che, alla luce della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023), la misura dell’indennità riconosciuta durante la fruizione di detto periodo di congedo parentale è elevata, per un solo mese, all’80% della retribuzione a condizione che il mese di congedo sia:
- fruito entro il 6° anno di vita del bambino;
- riferito ad un bambino, in relazione al quale il congedo di maternità o di paternità alternativo siano stati interamente fruiti successivamente al 31 dicembre 2022.
Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U. ossia:
- alla madre lavoratrice il diritto di astensione compete per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, successivamente al periodo di congedo di maternità;
- al padre lavoratore il diritto di astensione dal lavoro compete per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi);
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi).
Al “genitore solo” sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione.
A tale proposito si precisa che, per la fruizione del congedo in argomento, lo status di “genitore solo” rileva nelle seguenti ipotesi:
- morte o grave infermità dell’altro genitore;
- abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore;
- in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l’affidamento esclusivo per interesse del minore, disposto ai sensi dell’art. 337 quater c.c.
Un’importante novità introdotta dal D.Lgs. n. 105 del 2022 prevede che i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva. Si evidenzia a tale proposito, a seguito di chiarimento da parte dell’Istituto, a mezzo Circolare n. 39 del 4 aprile 2023, che eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno riferirsi esclusivamente agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio. La contrattazione collettiva potrà quindi prevedere, in ordine a tali emolumenti, un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati, in linea con il generale principio della derogabilità solo in melius della normativa giuslavoristica.
Modalità di fruizione
Il congedo parentale può essere goduto per periodi continuativi ma anche in modo frazionato, su base mensile, giornaliera o oraria. È, pertanto, consentito alternare giornate lavorative nelle quali il congedo è goduto a ore, a intere giornate di congedo, fatta salva la disciplina della contrattazione collettiva di riferimento e senza arrecare pregiudizio alla durata del congedo, i cui limiti rimangono invariati.
Sul punto è bene precisare che in caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, la fruizione è consentita esclusivamente in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Il genitore può, inoltre, ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. n. 81/2015, chiedere per una sola volta, alternativamente alla fruizione del congedo parentale – o entro i limiti del congedo ancora spettante – la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50%.
Domanda di congedo
La domanda va inoltrata in costanza di rapporto di lavoro, prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto.
Il genitore lavoratore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo.
Il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni quando il periodo di congedo parentale sia fruito su base oraria.
Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti l’indennità è anticipata dal datore di lavoro, tranne per gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori stagionali a termine e i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, per i quali è previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS, così come per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome.
Le lavoratrici e i lavoratori possono presentare la domanda di congedo parentale online all’INPS attraverso un servizio dedicato e, in alternativa, tramite Contact center, Enti di patronato e intermediari dell’Istituto.