IL CONGUAGLIO FISCALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI

Conguaglio Fiscale di Fine Anno PaserioNel mese di dicembre, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il conguaglio fiscale per i lavoratori dipendenti e assimilati. Si tratta di un calcolo definitivo delle imposte effettuato sul reddito effettivo dell’anno con il conseguente ricalcolo delle detrazioni dovute e dell’imposta da trattenere.

Per reddito da lavoro dipendente si intendono tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono (si tratta del c.d. “criterio di cassa allargato”).

LE DETRAZIONI DI IMPOSTA

Durante l’anno, il datore di lavoro effettua mensilmente il calcolo delle imposte utilizzando il reddito effettivo del mese per calcolare il reddito presunto annuo. Su questo importo previsionale determina l’IRPEF lorda. Per arrivare all’importo netto, deve effettuare il calcolo delle detrazioni di imposta da lavoro dipendente.

Le detrazioni da lavoro dipendente, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno, variano in base al reddito percepito e diminuiscono con l’aumentare delle stesso (ad esempio la detrazione annua minima per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato è pari a 1.880,00 euro per redditi non superiori a 8.000,00 euro).

Oltre alle detrazioni da lavoro dipendente, possono esistere delle ulteriori detrazioni da applicare per il calcolo dell’imposta. Le stesse dovranno essere richieste dal dipendente al datore di lavoro e possono essere ad esempio le detrazioni per familiari a carico. Anche in questo caso, l’importo delle detrazioni varia in base al reddito percepito, diminuendo man mano che lo stesso aumenta.

Così come il lavoratore dipendente può richiedere che per il calcolo dell’imposta si tengano in considerazione ulteriori detrazioni a lui spettanti, potrebbe esserci il caso in cui il dipendente richieda la non applicazione delle detrazioni da lavoro dipendente. In questo caso, il prelievo fiscale effettuato sul cedolino del dipendente sarà maggiore rispetto a quanto effettivamente dovuto e la differenza a credito per il dipendente potrà essere recuperata in fase di dichiarazione dei redditi.

A dicembre, una volta determinate le detrazioni effettive spettanti al lavoratore, il datore di lavoro potrà procedere con il calcolo del conguaglio fiscale.

COSA NON RIENTRA NEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE: ALCUNI ESEMPI

Non tutte le somme e i beni percepiti dal dipendente concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente; è il caso, ad esempio, dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Anche i contributi versati alla previdenza complementare, da parte del datore di lavoro, per un importo non superiore, complessivamente, ad euro 5.164,57.

Anche le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro tramite ticket restaurant, fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, aumentato a 7,00 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, non rientrano nel reddito da lavoro dipendente.

Non concorre a formare il reddito nemmeno il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo risulta non superiore, nel periodo d’imposta, ad euro 258,23; se invece il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito fin dal primo euro.

Per approfondimenti:
IL CONGUAGLIO FISCALE: MODALITÀ OPERATIVA
VIDEO TUTORIAL: Come Leggere il Cedolino Paga

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale cliccando sul pulsante in fondo a questa pagina per non perdere gli aggiornamenti in materia di lavoro.

Tags:
Condividi questo articolo
Leggi e ascolta
Categorie
Tags
Articoli che potrebbero interessarti
Iscriviti alla newsletter
Resta sempre aggiornato