IL CONTENUTO DELLA NUOVA DISCIPLINA SUL LICENZIAMENTO: LE TUTELE CRESCENTI
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 23/2015 che introduce la disciplina delle tutele crescenti.
Analizziamo le principali conseguenze del licenziamento a seguito dell’entrata in vigore della novella normativa.
• LICENZIAMENTO O, DISCRIMINATORIO O INTIMATO IN FORMA ORALE: nel caso di licenziamenti i (perché discriminatori o riconducibili ad altri casi di ità) o inefficaci perché intimati in forma orale, ma anche in caso di difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, si ha, come conseguenza, la reintegrazione nel posto di lavoro, tutto ciò a prescindere dalla dimensione aziendale. Si possono manifestare le seguenti fattispecie:
 reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o, in alternativa a scelta del lavoratore, indennità sostitutiva pari a 15 mensilità;
 risarcimento del danno, non inferiore alle 5 mensilità, sulla base di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
 versamento, per il medesimo periodo, dei contributi assistenziali e previdenziali. 
• LICENZIAMENTO PER MOTIVI ECONOMICI O DISCIPLINARI: in caso di licenziamenti disciplinari la reintegrazione permane solo, in imprese con più di 15 lavoratori, qualora sia accertata, “l’insussistenza del fatto materiale contestato”. Il licenziamento sarà anato e al lavoratore spetterà la reintegrazione cui si aggiunge un’indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità, dedotto quanto percepito durante il periodo di estromissione nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di nuova occupazione.
Negli altri casi in cui il licenziamento è ritenuto “ingiustificato” (ovvero qualora si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo), è stata introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all’anzianità di servizio: 2 mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità. È dunque esclusa in qualsiasi caso la reintegra.
Per le aziende fino a 15 dipendenti, l’indennità sarà commisurata da un minimo di 2 sino a un massimo di 6 mensilità.
• LICENZIAMENTO INTIMATO SIA DICHIARATO ILLEGITTIMO PER VIZI FORMALI O PROCEDURALI: il rapporto si considera estinto alla data di licenziamento e al lavoratore spetta un’indennità risarcitoria, non assoggettata a contributi previdenziali, pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 12 mensilità. Anche in questo caso, per le aziende con meno 15 dipendenti, l’indennità sarà erogata in misura non inferiore a 2 mensilità e non superiore a 6.
• LICENZIAMENTI COLLETTIVI: in caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta, si applicherà il regime dell’indennizzo monetario valevole per i licenziamenti individuali mentre in caso di licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta le sanzioni restano quelle connesse alla reintegrazione.
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