Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato nel quale è prevista una durata predeterminata, attraverso l’indicazione di un termine.
L’attuale disciplina del contratto a tempo determinato è contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015, da ultimo modificato in maniera sostanziale dal c.d. Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018).
Il contratto a tempo determinato deve essere stipulato in forma scritta (ad eccezione dei rapporti di durata fino a 12 giorni): in mancanza di forma scritta, l’apposizione del termine è priva di effetto.
Condizioni per l’apposizione del termine
È possibile sottoscrivere un contratto a tempo determinato, senza alcuna specifica causale, solo in caso di primo contratto a termine di durata fino a 12 mesi.
Qualora venga stipulato un contratto di durata superiore a 12 mesi, è necessaria l’apposizione di una causale che soddisfi una delle seguenti esigenze:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività dell’azienda;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi, senza una delle precedenti causali o con apposizione di causale illegittima, il rischio è la conversione del rapporto in un tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.
Proroghe e rinnovi
L’apposizione delle causali è necessaria anche in caso di:
- proroghe del contratto che comportano il superamento del limite dei 12 mesi;
- rinnovi del contratto, in ogni caso.
Si precisa che la proroga consiste nello slittamento della scadenza originaria del contratto a termine ad una data futura. In questo modo, il rapporto non si interrompe ma prosegue senza interruzione.
Il rinnovo, invece, consiste nell’attivazione di un nuovo rapporto a tempo determinato (novazione) con un dipendente che è già stato parte di un precedente contratto a termine. In questi casi, tra i due rapporti a tempo determinato c’è uno stacco temporale (regola dello “stop & go” o stacco temporale), la cui durata minima è stabilita dalla legge, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva:
- 10 giorni di calendario se il rapporto precedente ha avuto durata pari o inferiore a 6 mesi;
- 20 giorni di calendario se il rapporto precedente ha avuto durata superiore a 6 mesi.
I periodi di stacco temporale non incidono ai fini del superamento del limite massimo di durata.
In caso di mancato rispetto dello stacco temporale, il secondo rapporto si trasforma a tempo indeterminato.
Durata massima
Il contratto di lavoro a termine, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, può avere una durata massima di 24 mesi.
Inoltre, non può superare i 24 mesi la durata dei rapporti di lavoro a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, ed indipendente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro.
Se il limite dei 24 mesi viene superato, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato dalla data del superamento.
Diritto di precedenza
Salva diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore, che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Per l’esercizio del diritto di precedenza è necessario che il lavoratore manifesti per iscritto al datore di lavoro la propria volontà in tal senso entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto o entro il diverso termine previsto dal CCNL. Il diritto si estingue trascorso un anno dalla medesima data.
Divieti
Sono vietate le assunzioni a termine:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a termine;
- presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del rapporto o una riduzione d’orario, in regime di cassa integrazione, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
- da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi specifici ex art. 28 D.Lgs. n. 81/2008.
In caso di violazione dei divieti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Rispetto dei limiti numerici
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il numero dei lavoratori a termine che possono essere assunti è al massimo pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato.
In caso di violazione del limite numerico si applicano soltanto la sanzione amministrativa e non la trasformazione a tempo indeterminato.
Sono esenti dal limite legale o da quello eventualmente fissato da contratti collettivi, i contratti a termine conclusi:
- nella fase di avvio di nuove attività;
- per lo svolgimento di attività stagionali;
- per specifici spettacoli;
- per sostituzione di lavori assenti;
- con lavoratori di età superiore a 50 anni.
Attività stagionali
Il lavoro stagionale si caratterizza per lo svolgimento dell’attività lavorativa solo in un determinato periodo dell’anno e, pertanto, per l’assenza di continuità.
Dal punto di vista normativo, le attività di natura stagionale sono definite dal D.P.R. n. 1525/1963 e dalla L. n. 247/2007, ma possono essere individuate anche dalla contrattazione collettiva.
Il lavoro stagionale può essere considerato come una “particolare” condizione per la stipula di un contratto di lavoro a termine.
A differenza della generalità dei contratti a termine, quelli aventi ad oggetto attività stagionali, restano esclusi dal campo di applicazione delle modifiche apportate dal Decreto Dignità, potendo continuare a beneficiare di una disciplina speciale e più flessibile.
Pertanto, in materia di lavoro a termine stagionale:
- fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, la durata dei rapporti a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, può superare i 24 mesi;
- non trova applicazione la regola del c.d. “stop & go”;
- i lavoratori stagionali sono esclusi dal contingentamento nonché da eventuali altre limitazioni previste da contratti collettivi;
- anche il lavoratore assunto a termine per svolgere attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore per le medesime attività stagionali. Per l’esercizio di tale diritto, è necessario che il lavoratore manifesti per iscritto al datore di lavoro la propria volontà in tal senso entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto.