Il contratto di lavoro a tempo parziale

Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) è un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da un durata oraria ridotta della prestazione lavorativa rispetto alla prestazione ordinaria prevista dalla norma o dai contratti collettivi applicati.

La mancanza della forma scritta: quali effetti?

Il contratto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015 il quale prevede che debba essere stipulato con forma scritta ad probationem (ai fini della prova).

In caso di mancanza della forma scritta, si producono una serie di importanti effetti su cui è opportuno soffermarsi:

  • il lavoratore, in connessione con le concrete modalità della esecuzione del contratto, potrà richiedere la costituzione di un rapporto a tempo pieno;
  • la mancata definizione per iscritto della distribuzione dell’orario di lavoro, non comporta necessariamente una trasformazione a tempo pieno, ma configura un’ipotesi di risarcimento del danno a favore del lavoratore ( n. 27553 del 30 dicembre 2016). Si ricorda infatti che nel contratto di lavoro part time, oltre alle indicazioni previste dalla norma per la generalità dei contratti di lavoro, deve essere contenuta la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno;
  • l’assenza della forma scritta nel contratto part time produce effetti anche dal punto di vista contributivo, infatti in caso di instaurazione di rapporto di lavoro part time senza contratto scritto, la contribuzione è dovuta in misura intera come se fosse un tempo pieno ( n. 16586 del 5 luglio 2017);

Il part-time può essere disciplinato nel contratto di assunzione oppure può derivare da una trasformazione successiva alla stipula del contratto stesso.

Nel caso di trasformazione da tempo parziale a tempo pieno, la variazione può risultare anche da fatti concludenti mentre nel caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, l’accordo tra le parti deve necessariamente risultare da atto scritto (Cass. n. 1375/2018). Le variazioni di orario nel contratto part-time devono quindi essere sempre concordate con il lavoratore dipendente, non essendo possibili variazioni da parte del datore di lavoro neppure per esigenze organizzative.

Clausole elastiche

In tema di modifiche, ricordiamo che la contrattazione collettiva può prevedere la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione di lavoro (clausole elastiche) dando un congruo preavviso al lavoratore (normalmente disciplinato dalla contrattazione collettiva).

Per maggiori approfondimenti sulle clausole elastiche è possibile visualizzare il seguente articolo: Come funzionano le clausole elastiche nei contratti part-time?

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