Il contributo dovuto nei contratti di solidarietà di tipo B non ha natura retributiva

contratti di solidarietà di tipo b paserioCon parere n. 7 del 21 luglio 2016, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha chiarito che il contributo di solidarietà di tipo “B” non ha natura retributiva, ai fini degli istituti contrattuali e di legge, nonché per quanto concerne gli adempimenti di carattere previdenziale e assistenziale.

Quindi, mentre il contributo (pari alla metà del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario) risulta assoggettato a Irpef, non sarà assoggettato a contribuzione previdenziale; si rammenta infatti che l’art. 31 del D.Lgs. n. 148/2015 ha previsto che all’assegno di solidarietà si applica la “normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie” e, di conseguenza, l’assoggettamento al prelievo fiscale.

 

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