Il datore di lavoro nel settore sportivo e la responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8297 del 23 aprile 2015, si è espressa sul caso di un giocatore di pallacanestro professionista, ingaggiato da una società, nel corso di una partita subì un grave infortunio, a seguito del quale, dopo interventi chirurgici e tentativi di riabilitazione, si dovette ritirare dall’attività agonistica, per inabilità permanente. 
Il lavoratore, a seguito di tale evento, aveva avanzato domanda di risarcimento ex art. 2087 c.c. nei confronti della società sportiva, datrice di lavoro.
La Suprema Corte ha precisato che determinati e specifici lavori comportano per loro natura dei rischi per la salute del lavoratore, e tra questi va annoverato lo svolgimento di una attività sportiva agonistica, tenuto conto della pericolosità insita nel suo svolgimento e dei rischi ineliminabili, in tutto o in parte, da parte del datore di lavoro rispetto alla possibilità dell’atleta di subire un infortunio nel corso della prestazione lavorativa. Rispetto a detti lavori, di conseguenza, non risulta configurabile una responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro, se non nel caso in cui con comportamenti specifici, determini un aggravamento di quel tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell’attività che il lavoratore è chiamato a svolgere.
Tags:
Condividi questo articolo
Leggi e ascolta
Categorie
Tags
Articoli che potrebbero interessarti
Iscriviti alla newsletter
Resta sempre aggiornato