Il datore di lavoro non contesta? Il risarcimento si fa secondo i conteggi prodotti dal lavoratore
Con la sentenza n. 20844 del 15 ottobre 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che nel rito del lavoro il datore di lavoro (convenuto) ha l’onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dal dipendente (attore) e che tale onere sussiste anche quando il convenuto contesti la sussistenza del credito.
Questo perché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non comporta necessariamente l’affermazione dell’erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell’esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma.
La Corte ha quindi stabilito che, in caso di mancata contestazione dei conteggi forniti dal lavoratore, il risarcimento per l’illegittimo licenziamento è da calcolarsi in relazione ai conteggi prodotti dal dipendente stesso.
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