Nuove assunzioni: attenzione al diritto di precedenza di licenziati, tempi determinati e part-time

Il diritto di precedenza consiste in una priorità nelle assunzioni, che un lavoratore con determinati requisiti matura, presso il datore di lavoro.

Nel nostro ordinamento sono tre i principali diritti di precedenza e sono connessi a:

  • Contratti a termine;
  • Licenziamento per motivi economici;
  • Part time.

Il diritto di precedenza nei contratti a termine

L’art. 24 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 attribuisce al lavoratore già titolare di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, che ha prestato complessivamente una attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato che vengono effettuate dal datore di lavoro nei successivi dodici mesi, limitatamente alle mansioni già svolte dal lavoratore medesimo nei rapporti a termine.

La norma prevede altresì che:

  • il periodo di astensione obbligatoria di maternità intervenuto in esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorra a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza;
  • alle lavoratrici madri è riconosciuto un diritto di precedenza anche per le assunzioni a termine effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate.

A sua volta l’art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che anche i lavoratori assunti a termine per svolgere attività di carattere stagionale hanno un diritto di precedenza, riguardo alle nuove assunzioni a tempo determinato che il datore di lavoro procederà ad effettuare per le stesse attività stagionali.

Il comma 4 del predetto articolo dispone, inoltre, che il datore di lavoro abbia l’obbligo di richiamare espressamente il diritto di precedenza del lavoratore nell’atto scritto con cui viene fissato il termine del contratto.

Il diritto di precedenza, inoltre, si estingue, in ogni caso, entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a termine.

Con la risposta all’interpello n. 7/2016, il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’esercizio del diritto di precedenza consegue necessariamente alla volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore nei termini previsti dalla norma. In mancanza o nelle more della manifestazione scritta di volontà del lavoratore, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.

In caso di violazione del diritto di precedenza:

  • non vi sono riflessi diretti sul rapporto di lavoro instaurato, ma al lavoratore beneficiario potrebbe richiedere un risarcimento danni per perdita di chance lavorativa;
  • al datore di lavoro sarebbe precluso il godimento di agevolazioni contributive in caso di instaurazione di rapporti di lavoro in violazione di tale diritto.

Il Ministero si era già espresso in maniera analoga con la circolare n. 13 del 2 maggio 2008 asserendo che i diritti di precedenza possono essere esercitati a condizione che il lavoratore “manifesti in tal senso la propria volontà̀ al datore di lavoro” nei termini di legge.

Il diritto di precedenza dei lavoratori licenziati per motivi economici

L’art. 15 comma 6 della L. n. 264/1949 dispone che i lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi, decorrenti dalla comunicazione di licenziamento.

In merito all’ambito di operatività del diritto di precedenza l’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che, lo stesso operi con riguardo allo svolgimento della medesima mansione o di mansioni equivalenti.

Il diritto di precedenza dei lavoratori part-time

L’art. 12-ter  del D.Lgs. n. 61/2000 prevede che il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, abbia diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

In caso di violazione del diritto di precedenza, il lavoratore potrebbe richiedere risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza fra l’importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio

In occasione di ogni nuova assunzione, quindi, il datore di lavoro dovrà acquisire una dichiarazione da parte dei lavoratori, il cui rapporto è stato originariamente instaurato a tempo pieno e successivamente trasformato a part time, con la quale gli stessi dichiareranno di rinunciare al diritto di precedenza in ordine all’istaurando rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per le stesse mansioni o per mansioni equivalenti.

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