A seguito della pubblicazione dell’Interpello del Ministero del Lavoro n. 1/2016, è stato stabilito che, in caso di distacco di lavoratori all’interno di un gruppo di imprese, vi è l’automatica sussistenza dell’interesse necessario affinché il distacco stesso possa essere ritenuto legittimo.
CHE COS’È IL DISTACCO E QUALI SONO LE CONDIZIONI PER LA SUA LEGITTIMITÀ?
Si configura il distacco di lavoratori quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più dipendenti a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Ma quali sono le condizioni da rispettare affinché un distacco possa essere ritenuto legittimo? Sul punto, è intervenuto il Ministero del Lavoro con la nota circolare n. 28/2005:
- la titolarità del rapporto di lavoro resta in capo al datore di lavoro distaccante;
- l’esercizio del potere direttivo da parte del distaccatario;
- la sussistenza dell’interesse del datore di lavoro distaccante;
- la temporaneità: il periodo di attività presso il distaccatario deve essere temporaneo, ma può protrarsi funzionalmente alla persistenza dell’interesse del distaccante;
- la determinazione dell’attività lavorativa: i compiti del lavoratore devono essere precisati e resta esclusa la generica messa a disposizione del dipendente distaccato.
Soffermiamoci sul concetto di “interesse del datore di lavoro distaccante”: l’interesse non può esaurirsi nella mera somministrazione di lavoro o in un interesse esclusivamente economico, ciò ad eccezione del caso di distacchi finalizzati ad evitare dei licenziamenti.
In pratica, qualsiasi interesse produttivo del distaccante legittima il distacco e deve avere le seguenti caratteristiche:
- sussistere in capo al distaccante;
- sussistere all’inizio del distacco e permanere per tutta la durata dello stesso;
- se viene meno comporta l’illegittimità del distacco.
L’INTERESSE AL DISTACCO NELL’AMBITO DEL CONTRATTO DI RETE E DEI GRUPPI DI IMPRESE
Il “Contratto di rete” o rete di Impresa consiste in un accordo finalizzato alla collaborazione, allo scambio e all’aggregazione tra aziende, il cui scopo primario è quello di incrementare la competitività aziendale nonché la capacità di innovare.
Nell’ambito di un contratto di rete risulta più agevole ricorrere al distacco in quanto l’interesse sorge automaticamente e risulta ammessa la codatorialità.
Si ha invece “gruppo di imprese” se ricorrono le condizioni previste dall’art. 2359 c. 1 del c.c. ovvero quando si ha potere direttivo e di controllo di una società (controllante/capogruppo) sulle altre (collegate e controllate). Nell’ambito del gruppo di imprese viene condiviso uno stesso disegno strategico e, pertanto, l’interesse della società distaccante può coincidere con il comune interesse perseguito dal gruppo, in analogia a quanto previsto per il contratto di rete.
Di conseguenza, l’Interpello del Ministero del Lavoro n. 1/2016 ha equiparato e due fattispecie, sostenendo la sussistenza automatica dell’interesse del distaccante e, quindi, la presenza di una delle condizioni legittimanti il distacco.
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