Con sentenza n. 4826 del 24 febbraio 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito che nel caso in cui il lavoratore commetta un reato (violazione di una norma penale), la mancata affissione del codice disciplinare non inficia la legittimità del licenziamento.
La Corte ha infatti ricordato che, in materia di licenziamento disciplinare, il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti, non si applica nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto “minimo etico”, mentre deve essere data adeguata pubblicità al codice disciplinare con riferimento a comportamenti che violano mere prassi operative, non integranti usi normativi o negoziali.