Il lavoratore può rinunciare al TFR?
Con la sentenza n. 23087 dell’11 novembre 2015, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla rinuncia, da parte del lavoratore, alla corresponsione del TFR; la Suprema Corte ha precisato che il diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in forza è un diritto futuro, pertanto la rinuncia effettuata è radicalmente a ai sensi degli artt. 1418 c. 2 e 1325 c.c..
Questo perché, all’atto della rinuncia il lavoratore è ancora in forza e, di conseguenza, manca uno degli elementi necessari per l’accordo, ovvero l’oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l’accantonamento delle somme già effettuato. 
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