Lavoro stagionale: disciplina e opportunità

Le caratteristiche del lavoro stagionale sono, in sintesi:

  • lo svolgimento dell’attività lavorativa solo in un determinato periodo dell’anno;
  • l’assenza di continuità.

Attualmente, dal punto di vista normativo, le attività di natura stagionale sono definite dal D.P.R. n. 1525/1963 e dalla L. n. 247/2007.

Nell’individuazione delle attività che rientrano nell’accezione di lavoro stagionale gioca un ruolo fondamentale anche la contrattazione collettiva.

Lavoro stagionale e contratto a termine

Il lavoro stagionale può essere inteso come una “particolare” condizione per la stipula di un contratto di lavoro a termine, che permette di sfruttare le sue peculiarità soprattutto a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 87/2018 c.d. Decreto Dignità, recante modifiche alla disciplina generale del contratto a termine prevista dal D.Lgs. n. 81/2015.

Il Decreto Dignità ha previsto che, con decorrenza 1° novembre 2018 (termine del periodo transitorio), i contratti di lavoro a tempo determinato possono avere durata massima non superiore a 24 mesi (termine legale estendibile dalla contrattazione collettiva) e che per la stipula di contratti con durata superiore a 12 mesi e per tutti i rinnovi, è necessaria l’apposizione della causale.

Le attività stagionali restano escluse dal campo di applicazione delle modifiche apportate dal Decreto Dignità e, possono continuare a beneficiare della disciplina speciale e più flessibile già prevista dal D.Lgs. n. 81/2015.

Pertanto, in materia di lavoro a termine stagionale:

  • fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, per le attività stagionali, la durata dei rapporti a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, può superare i 24 mesi;
  • la disciplina del c.d. “stacco temporale”(l’interruzione di 10 giorni o 20 giorni) non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali, che verranno individuate con decreto del Ministero del lavoro (ad oggi si fa ancora riferimento al D.P.R. n. 1525/1963), nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi;
  • i lavoratori stagionali sono esclusi dal contingentamento nonché da eventuali altre limitazioni previste da contratti collettivi;
  • il lavoratore assunto a termine, per svolgere attività stagionali, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore per le medesime attività stagionali. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di assunzione, e può essere esercitato purché il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto. Il diritto di precedenza si estingue volta trascorso 1 anno dalla cessazione del rapporto.

Il ruolo della contrattazione collettiva

Il contratto collettivo, non solo nazionale, ma anche territoriale o aziendale, sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, può integrare il quadro normativo, andando a prevedere delle ulteriori ipotesi di “attività stagionale”.

Sfruttare questa possibilità permetterebbe all’azienda di beneficiare di tutti i vantaggi previsti per il contratto a termine stagionale, ma non solo, in quanto i contratti potranno anche prevedere specifiche modalità di utilizzo e svolgimento del contratto di apprendistato, che potrà essere anche a tempo determinato.

È il caso, ad esempio, dei Contratti Collettivi sottoscritti nei settori Alimentari Artigianato, Pubblici Esercizi e Commercio.

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