Con interpello n. 28 del 15 dicembre 2015, il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3 della L. n. 223/1991 concernente l’intervento straordinario di integrazione salariale nell’ambito di procedure concorsuali, in considerazione del disposto di cui all’art. 2, comma 70, Legge n. 92/2012, che ne sancisce l’abrogazione a far data dal 1° gennaio 2016.
Con il quesito, in particolare, venivano richieste le seguenti precisazioni:
– se gli organi delle procedure concorsuali che abbiano avviato una procedura di licenziamento nel corso dell’anno 2015, possono concluderla nel 2016 sempre in virtù della medesima disposizione?
– in presenza di un intervento di CIGS autorizzato con decorrenza nell’anno 2015 ed eventuale estensione all’anno successivo, gli organi delle procedure concorsuali possano attivare nel corso del 2016 una procedura di licenziamento collettivo?
Con circolare n. 12/2015 il Ministero aveva chiarito che siccome dal 1° gennaio 2016 l’art. 3 della L. n. 223/1991 è abrogata, la fattispecie giuridica che consente di autorizzare il trattamento di CIGS ivi previsto in favore dei lavoratori deve verificarsi entro il 31 dicembre 2015. Il decreto di autorizzazione del trattamento di CIGS con decorrenza nell’anno 2015 potrà anche protrarsi nell’anno 2016.
Il Ministero ritiene inoltre che, laddove le procedure di licenziamento collettivo conseguenti all’ammissione alle procedure concorsuali siano state attivate entro il 31 dicembre 2015, e dunque antecedentemente all’abrogazione, le stesse possano concludersi anche successivamente al 1° gennaio 2016, consentendo in tal modo agli organi delle predette procedure di continuare a fruire dell’esonero in argomento.
Tuttavia non appare ammissibile l’attivazione di licenziamenti collettivi successivamente al 1° gennaio 2016, in considerazione dell’ abrogazione del medesimo disposto.