Con la circolare n. 40 del 2 marzo 2018, l’INPS ha fornito i primi chiarimenti circa il nuovo esonero contributivo introdotto dalla legge 205/2017 (la cosiddetta Legge di Bilancio 2018).
Di seguito analizzeremo gli aspetti di maggior interesse.
SOGGETTI BENEFICIARI
L’agevolazione si applica alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate a partire dal 1° gennaio 2018 da datori di lavoro privati (rientrano nell’ambito di applicazione anche le trasformazioni a tempo indeterminato).
Il nuovo esonero contributivo INPS spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Non rientrano nel campo di applicazione dell’esonero, in quanto vengono già applicate aliquote contributive ridotte, i contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Sono esclusi inoltre i contratti di lavoro intermittente e l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale.
L’agevolazione è rivolta ai giovani che non hanno compiuto i 30 anni di età e che non abbiamo mai avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con il medesimo datore di lavoro e con altro in Italia o all’estero, nel corso dell’intera vita lavorativa.
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero contributivo INPS spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima, in caso contrario l’agevolazione spetta solo per il rapporto iniziato per primo.
Inoltre, nel caso in cui il lavoratore per il quale sia stato fruito parzialmente dell’esonero viene riassunto, mantiene nel nuovo rapporto l’agevolazione per i mesi residui spettanti e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione.
Per il solo anno 2018 la norma prevede che il limite di età del dipendente portatore di agevolazione sia innalzato a trentacinque anni (da intendersi come 34 anni e 364 giorni).
L’incentivo è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di euro 3000 annui (da riparametrare su base mensile) ed ha una durata complessiva pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.
Beneficiari del suddetto esonero sono tutti i datori di lavoro privati (sia imprenditori che non), ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Restano escluse dal beneficio le pubbliche amministrazioni (a titolo esemplificativo non rientrano: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative; le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane).
CONFERMA IN SERVIZIO DEGLI APPRENDISTI
Le agevolazioni previste dal nuovo esonero contributivo spettano anche nelle ipotesi di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato realizzatosi successivamente al 31/12/2017, sempre che, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età.
In questa casistica il datore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato e, alla scadenza del suddetto periodo agevolato, potrà fruire dell’esonero nel limite massimo di 3.000 euro, per un periodo massimo di 12 mesi.
L’esonero contributivo spetta anche ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:
- studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste;
- studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Clicca qui per approfondire le caratteristiche del nuovo esonero
Iscriviti alla nostra newsletter settimanale cliccando sul pulsante in fondo a questa pagina per non perdere gli aggiornamenti in materia di lavoro.