IL NUOVO ESONERO CONTRIBUTIVO INPS (II PARTE)

Nuovo Esonero Contributivo Inps 2018 PaserioProcediamo con la disamina del nuovo esonero contributivo INPS affrontata nell’articolo del 06 marzo 2018.

ULTERIORI CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALL’ESONERO

Il diritto alla legittima fruizione del nuovo esonero contributivo INPS è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:

– l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto la propria volontà di essere riassunto.

– presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.

– non ci siano stati, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva (tale requisito non è richiesto nel caso di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato).

– il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica. Il licenziamento effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta, infatti, la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito (il rispetto di tale requisito non è richiesto nelle ipotesi in cui si intenda fruire dell’esonero per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato).

L’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.

L’incentivo inoltre non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

Pertanto, anche nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile è solo quello eventualmente residuo.

La fruizione dell’esonero contributivo INPS è inoltre subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni di seguito elencate:

  • regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale;
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Non si avrà diritto alla fruizione dell’esonero nel caso in cui il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore in quanto considerato un contratto a tempo indeterminato dalla sua origine.

VERIFICA DELLE CONDIZIONI RICHIESTE

Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti in capo al lavoratore, l’INPS ha realizzato un’apposita utility, disponibile sul sito dell’istituto, attraverso la quale i datori di lavoro ed i loro intermediari possono acquisire le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente al 1° gennaio 2018 ovvero a partire dalla predetta data.

L’applicativo analizza, a partire dal 1998, le basi dati delle seguenti gestioni:

  1. aziende con dipendenti (Uniemens);
  2. aziende agricole con specifico riferimento agli operai (dichiarazione contributiva Dmag);
  3. aziende dello spettacolo e dello sport professionistico (ex Enpals);
  4. enti e aziende tenuti all’iscrizione alle gestioni previdenziali pubbliche (ex Inpdap).

Si fa presente che il riscontro fornito non ha valore certificativo, dal momento che possono sussistere rapporti di lavoro a tempo indeterminato registrati presso gestioni previdenziali di altri Paesi, dei quali l’Istituto può, nel caso, venire a conoscenza prima della maturazione dei requisiti per il pensionamento. Inoltre, in taluni settori della pubblica amministrazione, si possono registrare carenze di informazioni anche per periodi di durata rilevante.

Pertanto, i datori di lavoro devono continuare comunque ad acquisire la dichiarazione del lavoratore in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

 NATURA DELL’AGEVOLAZIONE

L’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Pertanto, il predetto esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni.

L’esonero contributivo è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

  • l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili;
  • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI

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