IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE: LE GIUSTIFICAZIONI E LE SANZIONI

Provvedimento Disciplinare Giustificazioni del Dipendente e Sanzioni PaserioCome abbiamo avuto modo di vedere nel precedente articolo, in merito all’iter relativo al provvedimento disciplinare, dopo la contestazione dell’addebito si passa alla fase di raccolta delle giustificazioni del lavoratore e all’applicazione delle sanzioni.

LE GIUSTIFICAZIONI DEL LAVORATORE

L’articolo 7 della L. n. 300/1970, il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Per l’audizione in sua difesa, il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Il lavoratore ha la facoltà di difendersi con libertà di forma, quindi, anche per iscritto. Se il lavoratore chiede esplicitamente di essere sentito personalmente, il datore è obbligato a riceverlo pena l’illegittimità della sanzione.

Ad ogni modo, sia che il lavoratore richieda l’audizione o meno, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto dei fatti contestati (nel predetto termine di 5 giorni si computano anche i giorni festivi intermedi).

Se la contestazione dovesse avvenire tramite raccomandata, il termine di 5 giorni per la presentazione delle giustificazioni decorrerà dal momento in cui il lavoratore avrà ricevuto la lettera di contestazione e non dal giorno in cui la raccomandata è stata spedita. In questo caso, con i dati della raccomandata, è opportuno monitorare l’esito della spedizione tramite il seguente link.

È importante ricordare che alcuni CCNL dispongono che la sanzione debba essere applicata entro un certo periodo dopo l’avvenuta audizione del lavoratore, diversamente le giustificazioni si intenderanno accolte e decadrà la possibilità di applicare la predetta sanzione.

LE SANZIONI

Qualora il lavoratore non abbia presentato alcuna giustificazione oppure nel caso in cui il datore di lavoro non accolga le giustificazioni presentate, il datore di lavoro potrà procedere applicando la sanzione prevista dal contratto collettivo o dal regolamento aziendale.

Nell’applicazione della sanzione risulta fondamentale l’applicazione del principio di proporzionalità e il datore di lavoro potrà, tra l’altro, tener conto della recidiva (qualora la stessa sia stata correttamente contestata).

A seconda della gravità dell’addebito, il datore di lavoro potrà decidere di applicare una delle seguenti sanzioni:

  • il rimprovero scritto (al rimprovero verbale, infatti, non si applica la disciplina dell’articolo 7 della L. n. 300/1970);
  • la multa, che non potrà essere disposta per un importo superiore a 4 ore della retribuzione base (sarà comunque necessario consultare il contratto collettivo per individuare il numero massimo di ore di multa);
  • la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per non più di 10 giorni (sarà comunque necessario consultare il contratto collettivo per individuare il numero massimo di giorni di sospensione);
  • il licenziamento disciplinare con preavviso.

Leggi anche:
LE SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE
LE SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE: LA LETTERA DI CONTESTAZIONE

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