Con circolare n. 44 del 21 novembre 2016, l’Inail ha fornito chiarimenti in merito al regime assicurativo degli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro.
In particolare, riguardo l’indennizzabilità degli infortuni è necessario tenere in considerazione quanto segue:
- gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro mediante esperienze di lavoro sono tutti indennizzabili;
- sono tutelati anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro;
- non sono tutelabili gli infortuni in itinere che accadano nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa.
Con la convenzione di alternanza scuola-lavoro può essere stabilito che l’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti ricada sull’azienda ospitante; diversamente ricadrà sulla scuola.