Il repêchage nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo: come si può attestare?

Il repêchage nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo come si può attestareCon la sentenza n. 17338 del 25 agosto 2016, la Corte di Cassazione ha asserito che per dimostrare l’impossibilità di procedere con il repêchage del lavoratore da licenziare per giustificato motivo oggettivo all’interno dell’azienda, è anche possibile addurre l’assenza di nuove assunzioni nella stessa mansione di quella soppressa.

Ciò si concretizza nella sostanziale assenza di sovrapposizione di mansioni fra dipendente licenziato e nuovo dipendente assunto., indipendentemente dal livello di inquadramento.

Si rammenta che, in ogni caso, l’onere probatorio grava sul datore di lavoro il quale deve provare, quindi, di non avere effettuato, per un congruo periodo di tempo, nuove assunzioni in qualifiche analoghe a quella del lavoratore licenziato. In definitiva, quindi, ciò che conta non è il formale inquadramento contrattuale, ma la sostanziale identità di mansioni fra dipendente licenziato e nuovo assunto.

 

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