IL TRIBUNALE DI MILANO DICHIARA LECITO L’UTILIZZO DEI “LAVORATORI ACCESSORI” NELL’AMBITO DEGLI APPALTI
La Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, con una sentenza n. 5573/2013 depositata il 1° aprile 2014 ha disatteso le disposizioni fornite dal Ministero del Lavoro e dall’INPS, con riferimento all’illiceità di utilizzo dei lavoratori occasionali accessori nell’ambito degli appalti.
Il Tribunale sostiene infatti che non si rinvengono nella normativa vigente indicazioni che confinino la liceità del lavoro accessorio nell’ambito della utilizzazione diretta dei lavoratori da parte dell’utilizzatore con esclusione dei rapporti di appalto o di somministrazione, di conseguenza l’unico limite al lavoro accessorio, così come rivisto sia dalla L n. 92/2012 e dal D.L. n. 76/2013, è quello relativo al compenso.
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