ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE ASSENTATOSI PER FRUIRE DEL CONGEDO PARENTALE
Con la sentenza n. 15078 del 2 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore assentatosi per fruire del congedo parentale nonostante il diniego oppostogli in precedenza dal datore di lavoro.
Nella fattispecie in commento, il lavoratore, dopo essersi assentato per una serie di malattie e di periodi di ferie, aveva chiesto di poter fruire del congedo parentale, senza allegare la documentazione indicata dall’Inps. 
Il datore si era opposto alla richiesta e il lavoratore si era comunque assentato per il congedo ed era di conseguenza stato licenziato per assenza ingiustificata.
Secondo la Corte, tuttavia, il datore non può frapporsi alla decisione del lavoratore di fruire del congedo parentale. Peraltro doveva considerarsi irrilevante anche la mancata allegazione della documentazione Inps, in quanto la circolare era di poco precedente la richiesta.
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