Impossibilità del repêchage: onere della prova a carico del datore di lavoro

Impossibilità del repêchage onere della prova a carico del datore di lavoro paserioCon la sentenza n. 20436 del 11 ottobre 2016 la Corte di Cassazione ha asserito che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ricade sul datore di lavoro l’onere della prova dell’impossibilità di repêchage del lavoratore.

Si ricorda infatti che tale condizione è elemento fondante ai fini della legittimità del licenziamento medesimo.

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