Impugnativa di licenziamento: termini e decadenza
Con la sentenza n. 17373 del 1 settembre 2015 la Corte di Cassazione si è espressa in materia di impugnativa del licenziamento, con particolare riferimento alle tempistiche da osservare da parte dei lavoratori che intendano far dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimato. 
In particolare, la Corte ha ricordato che, norma dell’art. 6 c. 1 L. n. 604/1966, “il licenziamento dev’essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta […] con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore…”. 
Ciò significa che, per l’impedimento di questa decadenza, è sufficiente la consegna dell’atto all’ufficio pubblico che cura la spedizione, non rilevando il giorno di ricezione da parte del datore di lavoro. 
L’impugnazione stragiudiziale è inefficace, se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni (oggi centottanta a seguito della novella normativa introdotta dall’art. 1 c. 38 L. n. 92/2012), dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro”.
Con riferimento alla fattispecie interessata dalla presente sentenza, la questione è se la decorrenza di quest’ultimo termine inizi dalla spedizione dell’impugnazione stragiudiziale oppure dallo scadere del termine di sessanta giorni ovvero dalla ricezione dell’impugnazione stragiudiziale. 
La questione dev’essere risolta nel primo senso, ovvero considerando la decorrenza del termine dalla spedizione dell’impugnativa stragiudiziale. 
In tal senso si era già espressa la suprema Corte, con la sentenza n. 5717/2015.
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