Con sentenza n. 3045 del 6 febbraio 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che l’accettazione, da parte del lavoratore, della liquidazione non gli preclude l’impugnazione del licenziamento.
Pertanto, nonostante la predetta accettazione non sia accompagnata da alcuna riserva, non è possibile intrepretare tale azione come tacita rinuncia ai diritti derivanti dall’illegittimità del licenziamento.
Infatti non esiste alcuna connessione tra l’accettazione della liquidazione e la volontà di rinunciare alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento.